Trasparenza, valutazione e merito.

Data: 09/03/2011
Categoria: Trasparenza

In attuazione al principio di trasparenza cui devono uniformarsi le pubbliche amministrazioni, la Legge n. 69 del 18/06/2009 (articolo 21 comma 1) ha introdotto l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet " le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale". Il decreto legislativo nr. 150/2009, ha ribadito quanto sopra aggiungendo anche l'obbligo della pubblicazione dei curricula dei titolari di posizione organizzativa (art. 11, comma 8 , lett. f).
Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95
• Curriculum vitae e dati retributivi dirigenti
• Dipendenti titolari di posizione organizzativa
• Tassi di assenza e presenza del personale
Art. 21. (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)
1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.
2. Al comma 52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l’incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».
3. Il termine di cui all’alinea del comma 52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Autore/Fonte: Segreteria

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